RAGIONI
PER
Cui
dimostrasi, quanto giustificata
sii
la domanda de'Casali di Tropea,
D'esser
divisi dalla Città.
Da riconoscersi dal Tribunale della
Regia Camera, à Relazione del
degnissimo Signor Presidente
D. Giuseppe Odoardi
Commessario.
di
Tommaso de Sarno
Gennaro Carissimi
(1724)
Dopo
secoli di sommosse, ribellioni, assedi contro i governanti oppressori tropeani,
questa volta i Casalini per ottenere la tanto sospirata autonomia battono
una nuova strada: quella delle aule del Tribunale.
Una
delle rivolte memorabili fu quella del 1647-48. Ebbe origine a Parghelia
ma in brevissimo tempo si propagò negli altri villaggi sotto la
guida del pescatore pargheliese Leonardo Drago. Gli obiettivi dei rivoltosi
erano il saccheggio di Tropea, la spartizione dei beni ed anche delle mogli
dei notabili che erano al potere.
All'inizio,
tutto sembrava far pensare che i tumulti prendessero il sopravvento ma
ben presto la ribellione fu domata dalle guardie agli ordini del Vicariato
Generale.
Fece
scalpore, nel primo anno della sommossa, l'episodio che vide le bande della
marineria casalina sequestrare alcune feluche di cavalieri napoletani diretti
a Messina, alberandovi la bandiera rossa contro la Città.
Un'altra
importante rivolta avvenne il 6 agosto 1722, di cui il Paladini in "Notizie
storiche sulla città di Tropea", Catania, 1930, ricorda che ad occuparsene
di tramandare i fatti fu Giuseppe Grimaldi (1691-1749), artista tropeano
che ha lasciato a Tropea e nei Comuni limitrofi moltissimi dipinti tra
cui la "Natività" che si trova attualmente presso la Chiesa dei
Liguorini in situazione
molto precaria rischiando, tra la totale indifferenza degli organi
preposti alla conservazione dei beni culturali locali, il conseguente disfacimento.
Questa
volta a provocare la sommossa fu Orazio Falduti di Spilinga, impiegato
del Tribunale Provinciale. I motivi derivavano essenzialmente dalla arbitraria
imposizione da parte dei sindaci di Tropea di far pagare ai Casali una
tassa di 300.000 ducati, somma questa non ripartita equamente, perchè
non si era tenuto conto dell'ordinanza della Regia Camera della Sommaria
del 1720 con la quale si era proceduto a esentare dal pagamento del tributo
in questione "le persone viventi dì per dì", cioè
i lavoratori che prestavano la loro opera a giornata. Copia dell'ordinanza
era stata distribuita agli abitanti di Spilinga interessati dallo stesso
Falduti, il quale peraltro l'aveva notificato. Perciò i contribuenti
restituirono al mittente le parcelle inevase. Il tumulto in breve tempo
divenne generale e interessò tutti i Casalini da Capo Vaticano a
quello di Zambrone. Dopo innumerevoli contatti tra sindaci e capi dei ribelli,
tra petizioni da parte di questi e promesse da parte degli altri, la ribellione
fu alla fine sedata nel sangue con la morte dei più facinorosi.
Come
noto, i Casali divennero autonomi con la legge murattiana del 19 gennaio
1807, perfezionata definitivamente in data 4 maggio 1811.
J. M. J.
Uantunque
infinite, e sì gravi sieno le disgrazie, alle quali uom mortale
è in questo mondo soggetto; che volerne minima parte di quelle ciascun
tra se stesso divisare, malagevole, e dura impresa sarebbe: poicchè
al comun sentimento de'Savj, qualunque dissavventura alla giornata egli
accada, nuova sembrar non ci debba; essendo indubitato, che mille volte
per lo passato accaduta sii, ed altrettanto infinite in appresso sarà
per avvenire. E pure strana cosa ad udire, da miserie non mai sorse accadute
i poveri casali di Tropea oppressi vediamo; Perciocchè questi essendo
per lor somma ventura del nostro Clementissimo, ed invitto Monarca fedeli
Vasalli, son divenuti schiavi de'Sindici pro tempore della Città
di Tropea, alla grande avvidità de'quali, non solo le proprie sostanze,
gli proprj sudori, ma la stessa vita han bisognato infelicemente sacrificare,
come dalla tragica narrazione, che in difendendo le ragioni di que'miseri
sarem per fare, apparirà.
Ma vedemo nello stesso
tempo, che questo infausto destino, contro de'miseri Casali, par che volesse
de'crudeli sciempi far pompa, per suprema disposizione vadi cessando; ciò
avvenendo, perchè non contenta la Città di Tropea d'aver
ricevuti tutti que'vantaggi, che ella stessa desiderar potea da quei meschini,
i quali le passate sciagure, ed oppressioni nel lor petto avendo vive scolpite,
credendo a dover menare per l'avvenire vita quieta, soggiacer'vollero ad
un'accordo alla medesima del tutto profiguo; sebbene ad essi in qualche
parte nocivo, che con decreto della Regia Camera, inteso il Regio Fisco
a 5. Maggio del corrente anno, fu confermato; a quello più star
la Città non volendo, la quale dal cedere di questi, a pretendere
ella strane cose del continuo attende, costretti si veggono i poveri Casali;
che ridotti a non poter più soffrire l'oppressioni da'Sindaci fatteli,
a proseguire la domandata loro divisione dalla Città, che sperano
degnar si voglia il Tribunale della Regia Camera a concederli; essendo
questo l'unico rimedio ad essi miseri, contro le tirannie, che stando sotto
il barbaro governo de'Sindaci, verrebbero infallantemente a soffrire.
Ed acciocchè, quanto
ragionevole sii questa domanda de'Casali conoscano i Signori Ministri della
Regia Camera, convienci pria d'ogni altro esporre, ciocchè sia successo
di fatto tra la Città e'l Regio Fisco, e successivamente co'Casali,
con venir poscia alla giustizia della domanda: ciò facendo con quella
brevità, e chiarezza, che dall'angustie, di poche ore concesso ci
viene.
POrtandosi
adunque nell'anno 1701, la Città, e Casali di Tropea per la mala
amministrazione de'Sindaci in debito alla Reg. Corte nella somma di doc.
59341.3.17, con decreto della Regia Camera, precedente istanza fiscale
a 30. Giugno dello stesso anno emanato, si procedè al sequestro
di tutte le rendite della Città, e Casali; sospendendo l'amministrazione
dell'Universal peculio dalle mani de'Sindaci; non avendoli altra facoltà
lasciata, se non di potersi avvalere di annui doc. 606, per le spese forzose,
stabiliteli nello stato dal Reg. Tappia, e commettendo l'esazione al Reg.
Tesoriere Provinciale, ed a persona da lui destinanda.
Benchè, tardi si
avvidero tuttavia que'nobili di Tropea, e dello scompiglio, nel quale forse
per la loro soverchia avidità, posti avevano la Città,
e Casali, e dell'utile, che da questo a loro veniva a mancare; e volendo
provvedere, non tanto al pubblico bene, quanto al privato, e proprio interesse,
vedendosi preclusa la strada di dominare li miseri Casalini, e che cessava
quel lucro, che amministrando aver poteano, siccome in appresso sarem chiaro;
costituirono quì in Napoli della Città Agente generale D.
Orazio Galluppi, da cui a Decembre del 1702 si comparve in Regia Camera,
esponendo, come non pagando altro in quel tempo la Città, e Casali,
se non che doc. 5768.2.6; per accordo, inconto dello attrasso, e corrente;
in nome della medesima offeriva altri annui doc. 1000, co'quali componevasi
in tutto la somma di doc. 6768.2.6, e un quarto; con che però tolto
si fusse il sequestro; rimessa l'amministrazione nelle mani de'Sindaci,
da'quali le spese forzose, a piccola somma ridutte sarebbonsi; e le oltre
dello stabilito, altro bisogno occorso vi fusse, formarne pria conchiusione,
e chiederne poscia dalla Regia Camera, e suo Signor Presidente Commessario
l'assenso; e per osservanza di tutto questo, farne seguire publico, e general
parlamento, col quale tutto ciò conchiuso si fusse, fol. 318.
Accettossi l'offerta del
Regio Fisco; seguì parimente il parlamento, in cui non vedesi però,
chi per i Casali intervenisse, e stabilissi a'27 Gennajo del 1703, che
avendo bisogno la Città, e Casali di annui doc. 8159, cioè
docati 6768.2.6 per la Regia Corte, e docati 1390.2.14 per spese forzose;
per formar questa somma si fusse dovuta tassare la Città in doc.
1912, li Bonatenenti in doc. 193.1.18, e li Casali in doc. 4769.3 con aggiungervisi
altri doc. 829.4 che dalle Gabelle provenivano alla Città, e Casali
comuni: Perchè, e l'uni, e l'altri al peso di quelle succumbevano;
siccome attualmente soccumbono; che insieme faceano la somma de'doc. 7704.4.3:
E mancando annui doc. 454.7 per formare l'intero pieno di doc. 8159, si
stabilì, che per tal somma mancante, altra annual tassa, fra la
Città, e Casali far si dovesse, dovendo a due terze parti soggiacere
la Città, ed una i Casali; con che il pagamento, che per tassa far
dovea la Città, ascendeva ad annui doc. 2214.4.7 e quello de Casali
a doc. 1920.4.15 conchiudendo, che fino a tanto, nuova, e generale numerazione
del Regno non seguisse, non si fusse possuta tassare somma maggiore de'doc.
8159; e se pure per l'avvenire, con nuove imposizioni obbligati venissero,
ad altro, che al pagamento di una terza parte non avessero avuto a soccumbere
li Casali; soggiacer dovendo a due altre terze parti la Città, fol.
332.
Presentatosi questo appuntamento
in Regia Camera, a 29.Marzo del 1703 precedente istanza fiscale, dalla
medesima assenso, e beneplacito vi si c'interpose. fol. 332.at.
E Chi
creduto non avrebbe la somma quiete, nella quale avuto avessero a starsene
la Città, co'Casali, per questo stabilimento, che essa stessa avea
fatto, confermato a sua stessa richiesta dalla Regia Camera? Stata in vero
sarebbe fallace credenza; siccome fu quella de'poveri Casali, che sicuri
omai dalle tirannidi de'Sindaci, di vivere senza alcun dubbio credeansi.
Poicchè appena passato un'anno da questo stabilimento, che dal Sindaco
di quel tempo, postosi l'accennato appuntamento in oblio, strane summe,
oltre dello stabilito, sotto varj pretesti cominciaronsi ad esiggere. Tanto
che a 17.Luglio del 1704 di ricorrere in Regia Camera i Poveri della Città
furon costretti, ottenendo provvisioni in conferma del poc'anzi accennato
decreto, fol. 378.at.
Ma non fu questo valevol
riparo a que'poveri, e sconsigliati contadini; ora mal consigliati da chi
le loro veci sosteneva; ed ora traditi da chi in tutto fidavano, per farli
esenti annualmente da uno indebito, e forzoso pagamento. Essendosi a tanto
avvanzata la potenza de'Sindaci, contro de'miseri Casali, che in brieve
tempo annientati ed avviliti di tal fatto gli resero; che non comparendo;
e per conseguente oppugnar non potendo a tanti atti, ne'quali necessariamente,
e comparire, ed oppugnar doveano, pregiudizi notabilissimi accagionaronsi,
che delle di loro ruine, furono irreparabil principio; Tra'quali, tralasciandone
infiniti alla giornata accaduti, questi due non meno notabili si furono:
che portatosi il quond. Presidente Frascone con special deputazione nel
1714 alla visita delle Terre di residuo nelle Calabrie, e riconosciuto,
che ebbe lo stato della Città di Tropea, e casali, all'annuo accordo
di docati 6768.2.6 aumentò altri annui docati 200, de'quali due
terze parti n'avessero avuto a corrispondere i Casali, ed una la Città,
e nel 1718 essendosi ordinata l'esazione della seconda mettà di
franchigie de'Soldati a piedi, ed a cavallo, importando annui doc. 274.1.5,
per due terzi caricati parimente furono i Casali, e per uno la Città.
COme
mai escusar si potranno questi due pregiudizi fatti à poveri Casali,
d'obligarli per queste imposizioni al pagamento di due terze parti, quando
che, secondo lo stabilimento fatto dalla stessa Città nel 1703,
confermato poscia dalla Regia Camera si fu di non obbligarli, se non al
pagamento di una terza parte, per quelle imposizioni, che per l'avvenire
si fussero dovute imporre, obbligandosi a dare altre terze parti di soggiacere
essa Città; stabilimento confermato di un decreto passato in cosa
giudicata; stabilimento, che conoscendolo stesso Signor Marchese Frascone
incontrastabile, espressamente nel decreto enunciandolo, allorchè
obbligò all'accennare due terze parti li Casali, a quello si rimise;
benchè per abbaglio, vogliam piamente credere, senza volerne di
ciò incolpare l'opra de'Sindaci, ciò fatto avesse.
Cominciarono
ormai li miserabili Casali a vivere con qualche angustia, la quale a tanto
in brieve tempo avvansossi, che orrenda cosa a sentire divenne; perchè
ogni umano, e divino rispetto i Sindaci di Tropea posto in non cale, colle
tirannidi imposizioni, delle quali al continuo li caricavano, talmente
l'oppressero, ed a tale deplorabile stato riducendoli, che i miserabilissimi
bracciali, quel parco vitto, che alla giornata per proprio sostentamento
andavansi procacciando, sacrificar doveano al di loro ingiusto volere.
E qual maggior tirannia avriano potuta incontrare se sotto crudel governo
di spietati Barbari trovati si fussero? E pure queste, e maggiori sotto
il governo de'Sindaci di Tropea han fin'ora sofferte, di coloro, che Vassalli
sono, siccome essi di un clementissimo Padrone.
SEbbene
siano questi travagli, come uom sensato giudicarà, gravissimi dagli
miserabili Casalini sofferti; in confronto però di quello, che negli
anni 1720, 1721, e 1722 partirono, sembrano un nulla; Poichè par
che allora tutte le dissavventure insieme contro di essi collegate, la
di loro totale distruzzione procurassero: ma di questi sì alti precipizii
cominciarono tantosto a risorgere; onde sperano la di loro totale quiete,
e vantaggio.
Or come abbiam detto, negli
anni 1720, 1721, e 1722 talmente poco, anzi nulla i Sindaci di Tropea il
dovere curando, non paghi d'aver cò strane tasse gli oppressi Casali
gravati, fino a dover pagare ann. doc. II. m. ordinatosi in questi due
ultimi anni 1721, e 1722, l'esazione del donativo de carlini quindeci a
fuocho de benestanti, a S. M. fatto, anco i miserabilissimi Bracciali de'Casali,
dal Sindaco D. Luigi Galluppo furono tassati, non ostante che, come tali
ne venissero espressamente esentati, ma come se li migliori benestanti
del Regno stati si fussero, qual poi non già fè andare in
beneficio della Reg. Corte; ma con non picciola froda a se stesso appropriò;
Laonde conoscendosi privi di tutte le proprie sostanze, bisognate alienare
per soddisfare le continue stravaganti tasse de'Sindaci, ne avendo con
che sostentarsi; perchè colle proprie fatiche succumber doveano
alle gravissime imposizioni, delle quali alla giornata venivan caricati,
e chiaramente scorgendo, che queste cedevano per la maggior parte in beneficio
de'Sindaci; e non già del Rè nostro Signore, per lo quale
non solo queste di buon animo sofferte avrebbono, ma il proprio sangue
sparso; ne potendo più lungamente sotto questo sì fiero gioco
durare, dopo aver veduto, che di tre provvisioni dalla Regia Camera, in
Banca dell'Attuario de Martino spedite, colle quali l'esenzione di essi
miserabili da tal pagamento ordinavasi, frutto alcuno non ne sperimentavano:
s'appigliarono nell'anno 1712, ad una disperata risoluzione di prender
l'armi contro de'Nobili; onde ne nacque quel fiero tumulto, che finalmente
si estinse, coll'afforcamento di due mirabilissimi Contadini, o frusta
in persona d'altri.
ECco
quanto ha oprato finora il Tirannico governo de'Sindaci di Tropea contro
de'poveri Casalini, a quali non essendo altro rimasto, la vita stessa alle
cotante oppressioni de'medesimi bisognarono sagrificare. Fu in vero funesto
caso per que'miseri, che dovettero perdere ignominiosamente la vita; ma
dalla di loro morte cominciarono a rispirare gli annientati casali; perchè
ricorsi al Signor Vicerè, domandarono giustizia per gli Sindaci
colpevoli, che della di loro ruina stati eran cagione, e segregazione dalla
Città; qual'istanza rimessasi alla Regia Camera, nel mentre tal
giudizio proseguivasi; per parte della Città si feron premessi d'accordo,
che qui presso soggiungeremo, i quali ancorchè di sommo vantaggio
alla medesima si fussero, ed in qualche parte a'Casali, furon tuttavia
da'medesimi accettati, credendosi dar con questi, alla futura lor vita
civile, stabilimento sicuro.
In primo luogo convennero,
che si fusse dovuta in ogni anno la Città tassare nella forma di
doc. 2377.3.6 è due terzi, e li Casali in doc. 5234.2.3 è
un terzo in vigore di quel chè fu stabilito nel 1703, dalla stessa
Città, in publico, e generale parlamento, confermato a sua stessa
richiesta dalla Regia Camera; annessoci l'aumento d'annui docati 200 del
Marchese Frascone, e l'esazione della seconda mettà di franchigie,
de'quali pagamenti in due terze parti soggiaceano i Casali, ed in una la
Città, e ciò inviolabilmente osservarsi, fino alla general
numerazione, ponendosi per la restante somma mancante a formare l'intero
pieno di doc. 8635.1.7 gli annui docati 1023.18, che provenivano dalle
Gabelle, e Bonatenenti, quali proporzionatamente ceder doveano in beneficio
della Città, e Casali.
Secondo, che occorrendo
farsi maggiori spese forzose degli stabiliti docati 1390, quelle non si
fussero potute tassare, senza pria proponersi in parlamento, e conchiuse
ottenerne l'assenso dalla Regia Camera, o suo Signor Presidente Commessario,
inteso il Regio Fisco, ed il Procuratore de'Casali, anco in conferma de'nominati
appuntamento, e decreto.
Terzo, che il Sindaco,
non avesse de'Casali possuto tassa alcuna formare, senza l'assistenza del
Sindaco, e Deputato di ciascun Casale, con notarsi tutti i suoi fuochi,
ed in specie Torrieri, Molinari, e Soldati, dovendo commettersi l'esazione
della medesima al meno offerente in publico incanto, con osservarsi la
forma del solito.
Quinto (rilasciandosi il
quarto, che non fu dal Regio Fisco accordato) che dovendosi far donativo
a S. M. C., e C., che Dio guardi; o pure esiggersi somma alcuna per altra
occorrenza per ragion de'fuochi, debba la Città soggiacere giusta
il suo ultimo stabilito, per ragion di que' fuochi, de'quali caricata si
vede nell'ultima numerazione, cioè per fuochi 641, ed i Casali per
1382.
Inteso il Regio Fisco a
5.Maggio del corrente anno a relazione del dignissimo Signor Presidente
D. Carlo Ruoti in quel tempo Commessario, anco attento il consenso dato
dal magnifico Procuratore della Città, dalla Regia Camera si fe
decreto juxta petita.
BEnchè
in mille eccessi del continuo dato avesse la Città di Tropea, e
noi piùche certa sperienza n'avessimo, confessiamo il vero, non
mai creduto abbiamo, ne in mente cader ci potea, che nemmeno contenta di
questo stabilimento con decreto della Regia Camera confirmato, esecutivo
di quell'altro del 1703; a se per altro molto profiguo, per quelche abbiamo
dimostrato, volesse maggiormente inquietare gli afflitti Casali.
E pure con nostra somma
ammirazione veduto abbiamo, che creato nuovo Sindaco nella Città
di Tropea, da cui essendosi nuovo Avvocato, e Procuratore creati, portaron
questi rimedio di ristituzione in integrum avverso di questo decreto;
e sebbene pendente la parola da farsi in Regia Camera, ottenuto avessero
provvisioni suspensive di quell'altre de'5.Maggio per li Casali spedite;
Propostasi tuttavolta agli 8 del corrente Agosto la causa in Regia Camera,
a relazione del degnissimo Signor Presidente D. Giuseppe Odoardi Commessario;
E conosciuto avendo quel Tribunale la manifesta giustizia de'Casali, ordinò
l'esecuzione delle provvisioni a 5.Maggio spedite, e che monite si fossero
le parti per la provista, che far dovea sopra della domandata ristituzione
in
integrum.
MA
che far doveasi da coloro,
che per parte della Città di Tropea intervenivano; vedendosi sospese
quelle provvisioni, che pendente la parola da farsi ottenute aveano, le
quali appena ivi giunte, temendo il Sindaco di quel che seguì, cioè
della sospenzione delle medesime, si diede in un subito a formar tasse;
cominciò tantosto a gravare i poveri Contadini, caricandoli di pagamenti,
a'quali non dovean soccumbere, ed obbligandoli a dover soggiacere a ciò,
che i benestanti, e nobili di Tropea per la di loro potenza non volean
pagare, siccome dalle tasse, che nella Regia Camera si presentaranno, chiaramente
apparirà. Risolsero alla fine formar alcuni capi di nullità
contro di questo decreto; avvegnache fievoli, e di niun momento: le quali
con somma ardenza portate furono dall'Avvocato della Città in casa
del degnissimo Sig. Presidente Commessario il giorno stesso in cui si era
la causa proposta a solo fine di evitar la spedizione delle provvisioni
per poter aver tempo il Sindaco di Tropea di eseguire le tasse; ma vedendosi
dalla vigilanza del Procuratore de Casali prevenuto; da cui delle provvisioni
il disbrigo erasi di già procurato: Ricorse in Regio Collateral
Conseglio, ne potendo sotto varii pretesti, che ideossi, ottener sospensione
alcuna dell'anzidette provvisioni; con sorrottizie suppliche in Segretaria
di Guerra portossi, ove niuna menzione facendo de'decreti della Regia Camera,
e del reale stato delle cose, ottenne delle medesime sospensivo dispaccio,
al Governadore della Città di Tropea diretto e questo ottenuto con
istanza poenes acta presentata cedè alla discussione di quelle
nullità, che egli stesso forse più maturamente consideratele
di niun momento conobbe, facendo istanza di potersi ripigliare il deposito.
OR
non conosce evidentemente tal'uno, quanto errato sen vada, se lo stato
delle passate, e presenti cose della Città, co'Casali di Tropea
avanti gli occhi avendo, considerar voglia tra questi, e quella, pace,
e riposo! Sia per emanare il Tribunale della Regia Camera qualsisia decreto,
per pensare qualunque stabilimento; per ambeduo al sommo giovevole; non
mancheranno raggiri a Sindaci di Tropea per renderli inutili. Pensa il
Supremo Tribunale della Reg. Cam. di provvedere agli oppressi Casali, ridotti
di nuovo a disperazioni grandissime per le troppo gravi tasse dall'Odierno
Sindaco, a fare di già cominciate; prende quel saggio spediente,
che poch'anzi abbiam detto, ed in un subito, con modi lungi dall'onesto
pratticari, lo vedemo suspeso. Fà la Città, come abbiam menzionato,
quello stabilimento nel 1703, lo fà confirmare dalla Regia Camera;
e poi scorgemo che ha cercato, e cerca di non mai osservarlo. Staranno
uniti? E che le gravi estorsioni de'Sindaci saran sempre per far ripullulare
nel petto de'disperati Casali vivo quell'odio, che dal pensiere delle loro
passate sciagure puol provenire. Il vedersi tutta via dominati da coloro,
che con barbari trattamenti, dopo averli del tutto spogliati, han voluto
imbrattarsi nel sangue de'loro Paesani, qual effetto potrà mai fare
ne'loro oppressi animi, considerando lo vadi, chiunque si sia.
E
Ormai qualche tempo da che stati sono in possesso i Sindaci di Tropea di
far di loro proventi sopra i poveri Casali; e come mai sia vero, che questa,
che per loro legge stimano vogliano abolire? Rammentasi ogni uno, di ciò,
c fatto abbia il suo Antecessore, cerca fare lo stesso, finisce d'annientare
gli oppressi Casali, e fe comparendo questi a' Tribunali superiori, sperimentar
vogliono la di loro manifesta giustizia, non per tanto audacemente il Sindaco,
anco in questi sotto pretesto di difesa, trapazzarli, e finirli d'annientare
non cerca; Essendosi finalmente sempre veduto, che per parte de'Casali
non avendo bastevoli forze a proseguire gl'incominciati Giudizi, ceduto
si sia, e non mai dalla Città, che simili spese dagli stessi Casali
han prima estorte.
LA
divisione dunque si è quell'unico, ed efficace rimedio, che cessar
facendo le tirannie de'Sindaci, stando i Casali sotto il sicuro asilo del
Regio Fisco, farà per stabilirli in quella quiete, che ogni uom
libero sotto d'un'ottimo Principe desiderare mai puote; Questa sperano
i miserabili Casali di Tropea, che sia per impartirvi il Tribunale della
Regia Camera; ora, che volendo per essi prendere spediente di rimetterli
in qualche sollievo, dovrà in esso proponersi la presente causa,
essendo la loro più che giustificata domanda, per esser consentanea
alla disposizione delle nostre leggi, uniforme alle pretenzioni della Città,
e niente nociva al Regio Fisco; e fino a quando quella sarà per
seguire, farem prima conoscere, che debbano li Casali di Tropea stare in
quello stato, che colle provisioni de'5.Maggio, esecutive dell'appuntamento
della stessa Città del 1703, e decreto della Regia Camera dello
stesso anno, confermato li venne.
Ne abbiam certamente fin'ora
possuto scorgere, confessiamo la nostra debolezza, qual benchè debole
fondamento abbia il nostro Contradittore di contrastare a'Casali la manutenzione
di quel stato, che colle Provvisioni de'5.Maggio ristabilito li venne;
Poichè vedemo esser quelle non solo esecutive di ciò, che
la stessa Città in publico parlamento nel 1702 conchiuse, confermato
a sua stessa richiesta, come più volte abbiam menzionato, con decreto
della Regia Camera nel 1703, di già passato in cosa giudicata; ma
di vantaggio per quel che in esse vien di più ordinato alla medesima,
molto vantaggiose.
E
Venendo alla pruova di un tale assunto diciamo, che non puol controvertire
quello stato la Città, che ella stessa fece, e del quale non si
è mai per lo spazio d'anni 22 gravata. E quello
indubitato assioma su la disposizione di più leggi fondato,
l.post mortem ss. de adoptionib., et emancipationib., ove si promosse
tal dubbio: se emancipando il Padre la figlia, che poscia fatto testamento,
e lasciati a se eredi, morta sen fia; possa muovere quistione di non averla
legitimamente emancipata; dal Giurisconsulto Unlpiano si rispose,
che tal quistione muovere non potesse: ibi: Pater movere controversiam,
prohibetur, venendo con queste parole riassunto da Bartolo:
Pater
contra emancipationem a se factam, et diuturnitate temporis, roboratam
venire non potest; l. factum 155.ss.de reg.jur.cap.quod semel placuit de
reg.jur.in 6.Faber.in suo Cod.lib.2., def.3.lib.I.tit.quibus ex causis,
major, et Costa de fact.scient., et ignoran.inspect.10, et II.nu.I.Barbos.
de axiomat. jur. axiomat.93.num.23 et 24, e che nemmeno il fisco il
proprio fatto impugnar possa, vogliono communemente i nostri DD.Peregrin.de
jur.Fisc.lib.6.tit.I.nu.34.
Fatto vedemo un tale stabilimento
dalla Città in publico parlamento, valevole solennità ad
obbligare l'Università ne'loro contratti; perchè fatte le
cose per loro vantaggiose, e ponderatamente si stimano Bald. nella l.
Civitas versic. quod autem si Civitas si certum petatur Micbel' Angelo
Gizzio alla decis.116. di Capecelatro num.21, ove cossì scrive:
sel
postea consilium generale id ratum habuit, hoc etiam casu Universitas obligatur,
absque alia probatione, il Regente Revertero nella decis. 177.n.2.
Vedesi in oltre comparsa
in Regia Camera la Città di Tropea, domanda a questo suo stabilimento
l'assenso, e precedente istanza Fiscale se li concede. Stabilimento, che
con questa ultima solennità canonico del tutto si rese, ed alla
Città senza veruna eccezzione obbligante, facendo il decreto del
Giudice, che s'interpone per avvalorar gli atti di coloro, che senza di
esso contrattare non possono presumere giustizia, e verità della
causa, Surd.cons.451.num.28.Ramon.cons.42.n.40, Put. decis.205.num.2.lib.3.Seraph.decis.217.num.1.Rota
Rom. decis.643.num2.part.3.recent., et decis.110.num.9.part.13.
COme
mai si puote la Città ideare, di non voler stare ad uno stabilimento,
che ella stessa, con tanta cognizione di cause conchiuse, a ciocche da
un supremo Tribunale precedente istanza Fiscale confermossi, in pretendendo
le Gabelle come proprie, quandoche ivi cogli Casali in comune ella pose,
e sempre in comune sono co' medesimi andate; tanto che portatosi il quond.
Marchese Frascone alla visita delle Terre di residuo nelle Calabrie; allorchè
riconoscer'volle lo stato di Tropea, e Casali, produssero fede i Sindaci
della Città, nella quale co'Casali comuni le Gabelle poneano fol.6.,
avendoli parimente enunciate comuni, in tante supplice a'Signori Vicerè
prò
tempore, ed a Supremi Tribunali porrette. E possono mai queste, ed
altre simili pretenzioni giustificate sembrare?
CRedemo,
che sieno queste sufficiente ragioni, a far conoscere la giustizia de Casali,
di essere mantenuti fin'a quando dalla Città a divider s'avranno,
nel possesso di qual stato, che dalla Regia Camera colle Provvisioni de
5.Maggio confirmato li venne. Vogliam tutta volta con più intrinseche
ragioni, di questa nostra domanda render paga la Parte.
Non sia, diciam noi senza
pregiudizio del vero, che queste provvisioni esecutive frenò di
ciocchè dalla Città in publico parlamento stabilissi, e confermossi
poscia dalla Regia Camera, ne di questo in possesso mai stati ne siano
i Casali; entriamo un poco a disaminare, se ciocche in esse contiensi,
e dalla Parte ci viene contrastato giustificato sii, e ragionevole.
Leggemo nel primo capo
lo stabilimento della somma, che annualmente dovran pagare la Città,
e Casali, quella stessa somma stabilita nel 1703; ed obligati vedemo i
Casali al pagamento d'annui doc. 5234.2.0, e un terzo, due terze parti
dell'annuo debito alla R. Corte dovuto, e delle spese forzose, come continentino
doppia parte de fuochi. Qual gravame, da questo inserito viene alla Città?
Niuno certamente, anzi che avendo la Città offerto nel 1702 l'annui
doc. 1000, alla Regia Corte per ricuperare la perduta amministrazione,
della quale essa stessa per lo suo pessimo governo stata era cagione, non
dovean di questo annuo aumento soffrir peso alcuno i Casali; sì
perchè non eran tenuti all'ammenda di ciò che li Sindaci
di Tropea avean'oprato di male, essendo certa massima, che il delitto di
tal'uno, ad un'altro nuocer non debba. Il Presid. de Franchis nella
decis.590.sub num.7; si anco perchè loro maggiormente importava
star sotto il Regio Erario, che ritornare sotto il duro, e tirannico gioco
de'Sindaci; e se pure lo dovean soffrire, con più moderatezza dovean
parimente esser tassati, senza obbligarli con si stretto conto di due terze
parti.
IL
gravame però di questo primo capo, che al sommo ostenta la parte
si è, che essendosi posto comune il lucro delle Gabelle, e bonatenenza
alla Città, e Casali, venga con questo la Città gravata,
per esser proprie sì lune, come l'altra.
QUesta,
che tanto ostenta giustificata pretenzione la Città di Tropea; Noi
a pena d'esser stata promossa, non che difesa credemo. Domandiamo un poco
alla Città, se fa ella un corpo co'Casali, stando co'medesimi unita?
Di sì risponderacci. Soggiungeremo, se al peso delle medesime i
Casali soggiacciono? nè questo tampoco ci potrà negare; poichè
vedemo i Casali obligati a comprare, tutto ciò che a dazio sta sottoposto
nella Città di Tropea, e non solo di vendere tutto quello ne loro
Casali hanno il jus prohibendi; ma di vantaggio, portandosi nella Città
a vendere tutte quelle cose che per uso, e grassa alla medesima occorrono
al pagamento degli stessi dazj sono obligati. Posso dunque che stanno uniti
colla Città i Casali, e fanno un corpo; dovrà recarli più
meraviglia, se per quel tempo, che breve sperano i Casali, dovranno colla
medesima stare uniti, di quelle Gabelle, delle quali ne sentono il peso
partecipi siino?
Fin'a tanto, che i poveri
Casali han da succumbere a due terze parti degl'annui docati 1390 di spese
forzose, che quasi tutte occorrono per la Città, avendo eglino per
le loro altra separata tassa, dice la Città, che i Casali fanno
con essa un sol corpo; All'orche li Sindaci di Tropea,
che forsi andar solevano per le stesse orma de presenti, si portarono in
tanto debito colla Regia Corte, e rimetter si volsero l'amministrazione
nelle mani, con offerire gl'annui docati 1000, caricarono subito per due
terze parti i Casali, i quali non avean con essi nella amministrazione
parte alcuna tenuti, dicendo, che per stare in communità, doveano,
e delli lucri, e delle perdite egualmente esser con sorti. Trattandosi
allo'ncontro di farli partecipi di quelle Gabelle; Gabelle per altro, delle
quali più d'ogn'un altro eglino stessi ne portano il peso, e non
fanno più menzione di comunità, contro ciò che naturale,
e civile obligo sia, d'esser tenuti, a soffrire l'incommodo d'una cosa,
che per altro commodo nello stesso tempo ci apporta cap.qui sentit,
de regulis juris in 6.
E rispetto de bonatenenti,
dovendo corrispondere questi a quel Territorio, nel quale siti abbiano
i loro Poderi; essendo indubitato, che la maggior parte; anzi che tutti
costoro, se bene abbitino in Tropea hanno gli loro beni ne Territorj de
Casali; Indubbitato ancor si rende, che gli Casali dovrebbero esser partecipi
d'un lucro cotale, e pure vedemo, che di questi, due soli terzi se ne introitano
essi, ed un altro cede in beneficio della Città.
QUesti
sono li gravissimi pregiudizj, de'quali fa tanto schiamazzo la Città
di Tropea, questo è quel capo, che nelle provvisioni per li Casali
spedite tanto lesivo per se ella stima; poicchè degl'altri capi,
non più gravasi, ma giustificati, con più benigna mente ora
considera; credemo con quelle poche ragioni, aver di già sgombrato
dal pensiere del nostro Contradittore dubio si vano di lesione, e lo potressimo
con infinite altre ragioni ancora fare. Non potrà egli però
togliere dalla nostra mente, il pregiudizio, che con questo capo fatto
vediamo a Casali, e l'utile da ciò alla Città venutone.
E questo si è che
dell'imposizione del quond. Marchese Frascone, ed esazione di seconda mettà
de franchigie, importantino annui docati 474.1.5 gravati i Casali si leggono
per due terze parti, e per l'altra la Città; quando, secondo che
abbiam divisato, dovea la Città, e deve esser tenuta a due terze
parti, e ad una i Casali.
VEdiam
pure d'effetti troppo diffusi in dimostrare lo stato in cui debbono mantenersi
i Casali di Tropea, pendente la spedizione del Giudizio della domandata
divisione; potendo dal principio di questo nostro discorso conchiudere,
che debbano gli Casali mantenersi in questo stato in cui l'ha posti la
stessa Città di Tropea, in publico, e general parlamento; l'ha stabiliti
il Tribunale della Regia Camera, a richiesta della stessa Città,
con decreto fin dal 1703 emanato, di già passato in cosa giudicata,
che è precisa e valevole legge per li Casali, de'quali esecutive
sono le provvisioni spedite a 5.Maggio: Et in eo statu; ac eo modo,
quo quis possedisse per prius apparet, dice Postio, che deve
ogn'uno esser mantenuto tract.de manutenend.abfero.73.num.6 e nel num.18.Manutentio,
tribuit facultatem utendi re, eo modo et eo factu, quo prius quis utebatur,
Lancellot.de atten.part.2cap.4.lim.I.num.92. Bero cons.118.num.7.lib.3.Thomat.decis.41.num.2
tralasciando d'allegare sù di ciò infiniti Autori per esser
massima non mai controvertita: Contro del qual decreto; ancorche producesse
nuove scritture, venir volendo la Città, non puote essere intesa
de
Marin.alleg.9.num.1.
Nè si creda taluno,
che tanto desiderato sii questo stato dagli Casali di Tropea; anzi che
essendoli al sommo odioso, perche star debbono uniti colla Città,
sotto il governo de'Sindaci della medesima, sperano che 'l giustissimo,
e pietoso Tribunale della Regia Camera vogli tantosto dividerli per farli
sperimentare quella quiete, che stando uniti colla medesima; siccome per
il passato è avvenuto, non possono certamente sperare, ed essendo
questa più che giusta domanda, siccome farem chiaro, non dubitamo,
che d'un equa, e benigna compiacenza, corrisposta esser debba.
E venendo al nostro proposito
diciamo essere una dell'immense munificenze del nostro Supremo Fattore,
d'aver conceduto all'uomo libera volontà di se stesso, nè
quella in benche minima parte sciemata; qual divina disposizione delle
nostre leggi seguira si vede, concedendo allo stesso una libera volontà
per fin ch'ei viva, ed esecuzione di quella anche dopo la morte.
Or questa libera, ed independente
volontà, che all'uomo dalle nostre leggi vien confermata, sa che
niuno possa essere astretto, a menar con un altro vita comune; e se pure
in quella stati sieno qualche tempo, volendo un di loro, segregare si possa.
Stati sono fin'ora in comunità
li Casali di Tropea colla Città; or con quella, non vogliono fare
più vita comune, divider si vogliono, nè altra ragione di
ciò son tenuti a rendere, se non la propria volontà: In
comunione vel societate nemo compellitur invitus detinere; quapropter aditus
Praeses Provinciae ea quae comunia tibi, cum sorore perspexerit dividi
providebit, cossì risposero gl'Imperadori Diocletiano, e
Massimiano l. in communione C.comm.divid.Nemo cogitur in communitate manere,
dicono Bald. e Salices, seguendo di questo testo la disposizione, abbracciato
senza veruna limitazione da tutti i nostri Dottori Giasone nel s.quaedam
num.6.inflit.de.act.Magon.decis.46.num1.Burratt.decis.49.num.1 tanto
che communemente vogliono li nostri Dottori, che non si sostenga il patto
de
non dividendo, essendosi convenuta perpetua società. Il Card.
de Luca de praebeminent.disc.42.num.7: nemo cogi debeat invitus permanere
in communione; adeout praeceptum de non dividendo vel conventio perpetuae
societatis, neque per mortem dissolvibilis in jure reprobetur, dicendo
lo stesso al discorso 120.num.2.de feudis, e'l Reggente Revertero nella
decis.163 e se tal divisione da colui col quale si ha la comunità
contrastata venisse, può senza verun dubio forzarsi a farla seguire
L.
et si non omnes, ss. communi dividundo ibi: et si una omnes, qui rem comunem
habent; sed certi ex bis dividere desiderant, hoc judicium inter eas accipi
potest; venendo con queste parole reassunto: unus ex sociis volens
dividere potest alios ad divisionem etiam invitos provocare, lo stesso
confermando il Giurisconsulto Paulo nella l, si quis s., sin.eod.tit.
essendo la divisione secondo il comun sentimento una necessaria alienazione,
che trà coloro, i quali vivendo in communità, discordono
permetter si deve Bart.in l. et ideò in sin, ubi Bald. versic.
inducit hunc text. ss. de condict. furt.Redoan.de rebus Eccles. non alienandis
qu. 11 vers.ista autem n.18. Card.Mant.de tacis et ambig.convent.lib.22.tit.28.num.49.Natta
cons.303.num.1.lib.1.
Avendo poscia esteso li
nostri DD. questa libera facultà che ogn'uno ha di domandare la
divisione nelle robbe emphiteuriche, Alessandr. cons.7. num.7.lib.5.Roland.cons.80.
Qual vogliono, che far si possa anche non richiesto il Padrone diretto,
tanto più se egualmente succeda. Bart. nella l.qui Romae, s.duo
fratres num.24.vers.ego dico, ss.de verbor.obligat. che viene ivi da
tutti seguito, e specialmente da Giasone nel num.75 e nella l.sin.num.114.C.de
jure emphiteut.Alessandr.num.70.Grot.num.135.Ripa.num.86.Felin.in cap.quae
in Ecclesiarum num.89, versic. similiter dicitur, de const.clar.in s.emphiteusis
qu.14 come nelle feudali. Schrad. de feud.part.8.cap.2.num.32. seqq.Rossent.eod.tract.cap.9.conclus.53.n.40.
Socc.cons.67.n um.45. in sine, e seq.lib.1., e ne'termini di Università,
volendo queste dividere i pascoli, che hanno in qualche luogo communi coll'altre
a cagionche minor numero di bestiami posseggono, che conceder se li debba
vogliono comunemente tutti i nostri Dottori Oratio Barbato de divis.fruct.part.1.cap.6.num.53.Thesauro
decis.71, et 72. Menoch.de arbitr.judic.casu 245.num 15. Card de Luca de
empt. disc.34.num.17, et de haered.disc.30.num.13.
Dal che si vede, che
possa ogni uno domandare divisione di ciò, che comune abbia
con'altri, ed avvegnache questa generale massima sufficientissima sii,
a far'ottenere a'casali di Tropea la tante volte domandata divisione dalla
Città; Vogliam tutta volta figurare un caso, che avesse la Città
alcun dominio sopra de'Casali, non fusse in balia di questi il poter domandare
divisione, siccome possono, e portano a lor piacere, senza additar cagione
veruna della di loro domanda; E pure senza verun dubio in questo caso a
conceder se l'avrebbe.
E che maggiori cause esser
vi possono delle tante estorsioni de'Sindici? alle quali han fin'ora i
poveri casali soggiaciuti, di quelle detestabili tirannie, colle quali
l'han cotanto oppressi? che in qualche parte al Tribunale della Regia Camera
sarannosi chiare, colla relazione del Sig. Consigliero Magiocca, che si
portò con ordine del Collateral Conseglio in Tropea a prender informa
del seguito tumulto, di già fatta in esso Supremo Collateral Consiglio;
copia della quale frà brieve portarassi penes acta; di que'sconvolgimenti,
ne'quali per la lor soverchia avidita gli Sindaci han tante, e tantevolte
poste i Casali; dal che poi seguiti ne sono, e tumulti, e morti, ed altre
infinite ruine, che han destato odii gravissimi ne'petti de'tiranneggiati
casali. Son queste in vero, più che forti ragioni a disporre l'animo
del Giudice a concedere la divisione; siccome dalla provida disposizione
delle nostre leggi anche con coloro, co'quali vi si abbia, e dominio, e
vingolo per consimili cause ordinato veggiamo.
Sii pur troppo severo il
Padrone in verso del proprio schiavo; se li renda insoffribile, con tutto,
che la dominica potestà abbia sopra di quello, vuol la lagge, che
da se lo separi, ad altri lo venda, s.2.instit.de.dom.potestate:
Facci dimostranza di soverchia crudeltà il marito alla moglie, ed
in questo caso, sta disposto, che dal medesimo separar si debba, cap.literas
de restit.spoliat.
Tralasciamo altri infiniti
esempi, che alla pruova di questo nostro assunto son confacenti, essendo
questi due sufficientissimi a far conoscere, che se non potessero gli Casali
di Tropea domandar divisioni; avessero gli Nobili della Città alcun
dominio sopra di essi; pure per cagioni sì gravi, e per politici
spedienti dovrebbonsi dividere.
MA
che mai importa questa divisione; contenesse forsi, qualche cosa di pregiudizio,
al Regio Fisco, ò lesiva alla parte?
Non altro vedemo, che di
rimarchevole ella apporti; se non che; ciòche essi, dovendo al Regio
Fisco, pagavano nelle mani de Sindici di Tropea, che con questo pretesto
facevan pria per loro stessi la tassa, e poi per la Regia Corte, vengono
in questi casi a pagarlo i Casali, in mano del Regio Tesoriere Provinciale;
o d'altra persona dal medesimo destinanda con quelle cautele, che egli
vorrà. Secondo che non debba intromettersi allora il Sindico della
Città in tutto ciò, che siano interessi di essi Casali, i
quali dovran creare Reggimento a parte, siccome tutte l'altre Università
di questo Regno, che da loro stessi si reggono.
O parliamo del pagamento,
che dovran fare alla Regia Corte, ed in questo potendoci ella sola oppugnare,
far non lo puote, sempre, e quando pronti sono i Casali di pagarli quelche
devono, o in mano del Regio Tesoriero Provinciale, o d'altra persona con
que'obblighi, e cautele, che ella stessa vorrà. Venendoci per lege
disposto, che attender si deve il pagamento, che dal debitore vien fatto,
e non già il modo, purchè al creditore non recasse pregiudizio
alcuno. Or considerar vogliamo che il Sindaco della Città non debba
ingerirsi negli affari de'Casali, ne questo dovrà sembrare strano,
sempre, e quando saran quelli da essa divisi; e non dovranno più
far l'Esattori del Regio Fisco, del di cui nome avvaleansi per fare i propri
provecci.
Essendo dunque una tal
divisione, che dovrà seguire, dalla legge permessa, alla Città
niente nociva; anzi, che venendo a pagare con questa, quel che devono,
e separatamente i Casali, ed allora ogni uno esser solo partecipe, di ciò,
che sia perdita, e guadagno, alla sua domanda consentanea si scorge, che
le Gabelle, come proprie pretende; e di niun pregiudizio al Regio Fisco,
il quale ciò, che dovrà da'medesimi conseguire, se pria con
qualche stento l'ha da'Sindaci della Città ricevuto; ora con maggior
puntualità farà per riscuotere.
VEdendosi
finalmente sempre pratticato dal Tribunale della Regia Camera, che domandando
taluni Casali d'esser divisi dalle Università colle quali trovavansi
a vivere uniti, se l'è sempreconceduta la divisione, siccome apporta
il Reg. de Marinis negli arresti generali della Regia Camera al
608 dal quale apparisce, che nel 1623 avendo i Casali di S. Damiano, Ventula,
Sellitto, Cupa, ed altri, domandato dividersi dalla Università di
Castelforte; a fin di poter pagare la rata de'pesi fiscali, ed altre imposizioni
direttamente alla Regia Corte, ne rispetto all'altre cose aver partecipazione
alcuna con la detta Università; a relazione del Presid. Peres
li fu conceduta, colla clausola salvo jure exigendi Regio Fisco a quo
voluerit: In causa, ivi si legge: Universitatum Casalium S. Damiani,
Ventule, Sellicti, et Bucchesacchi cum Universitate Terrae Castri Fortis,
et Regio Fisco, super separatione petita per dicta Casalia, a dicta Terra,
ita ut eis liceat circa solutionem functionum Fiscalium, et aliorum onerum
Universalium, ratam ipsis casalibus tangentem directo solvere Regiae Curiae,
nec de caetero communionem aliquam habere cum Universitate dictae Terrae
ex causis, prout in actis, ec.
Visis actis per Dominum
militem Michaelem Perez de Bivera Regiae Camere Presidentem, et Cause Commissarium,
ac de eis facta relatione in Regia Camera coram Domino Locumtenente aliisque
Dominis Praesidentibus ipsius per Regiam Cameram consensu fuit provisum,
et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et previdetur, quod citra
praejudicium jurium Reg. Fisci exigendi functiones Fiscales a quo voluerit,
liceat, et licitum sit dictis Casalibus ab hodie in antea, et in futurum
separate'vivere a dicta Terra Castri Fortis, nec cum ea communionem aliquam
habere. E dell'arresto
398 appare che si concedè la separazione tra l'Università
della Terra di Rocca Romana, el suo Casale di Statigliano, affin d'evitare
gli continui disturbi, che esser tra questi soleano: Cum Universitas
Terrae Roccae Romanae, ivi si legge, ejusque Casale Statiliani,
in persolvendis Regiae Curiae functionibus fiscalibus unite'viverent; cupientes
pro bono pacis separatim vivere, et facta jam separatione, ec.
E nell'1686,
essendo comparso in Regia Camera il
Procuratore, d'Orti, Arasi, Terreti, Stravorini, ed altri Casali della
Città di Reggio, esponendo la soggezzione nella quale trovavansi
questi colla Città, venendo gravati da Sindaci, domandò separazione,
E benche a ciò oppugnato dalla Città molto si fusse, apportando
tra l'altre ragioni d'aver privilegi, da'quali scorgevasi esser propj i
Casali. S'ordinò dalla Regia Camera inteso il Regio Fisco la domandata
divisione, siccome apparisce, dal processo, che trà la Città,
e Casali attitossi presso l'Attuario Costantino, ove di questo tenore il
decreto si legge: Visis actis; ac facta de eis omnibus relatione in
Regia Camera, per Dominum Militem V.J.D.D. Franciscum Antonium Andreasso
Regiae Camerae Summariae Praesidentem, et Causae Commissarium, coram Spictabili
Domino D. Antonio de Gaeta, Regiae Cancellariae Regente, ac Locumtenente
dicta Regiae Camerae, et aliis Dominis Praesidentibus ipsius audito Domino
Fisci Patrono, fuit per dictam Regiam Cameram consensu provisum, et decretum,
proùt praesenti decreto decernitur, et providetur, quod separentur
Casalia in actis deducto, quoad administrationem, pro numero foculariorum,
juxta numerationem; salva tamen facultate Regiae Curiae exigendi a quo
voluerit hoc suum, ec.; qual decreto confermato si vede ne gradi di
restituzione in integrum, nullità e reclamazione.
Diviso ancor vedemo con
decreto della Regia Camera a relazione del Signor Presidente Vargas nel
1703, emanato il Casale di S. Sisto da Mont'Alto, presso gl'atti dell'Attuario
Brancotisano; ed antecedentemente Atrani dalla Città d'Amalfi.
SE dunque vedesi che 'l
Tribunale della Reg. Cam., abbia sempre inerito alle istanze di coloro,
i quali per cagioni assai meno di quelle che nella presente causa concorrono,
domandata abbiano la divisione. Fermamente sperano gli oppressi Casali
di Tropea, speranza che a tante passate sciagure l'è sola sollievo,
che voglia degnarsi il medesimo d'inerire alle di loro istanze fol.1.49.50,
et.....; colle quali d'esser divisi dalla Città hanno espressamente
domandato; potendo con questa, solo, evitare il Tirannico governo de Sindici,
ed uscire dal crudele vassallaggio de Patrizii Tropeani, che trà
di loro, volendo ogn'uno dominare, s'hanno essi poveri Casali senza alcun
rispetto divisi, cinque de'quali per il pessimo governo de'medesimi, distrutti
affatto s'osservano; come dalla relazione, che ne fe il quond. Marchese
Frascone, chiaramente apparisce, fol.1 e 2.proc.d.Pres.Frascone.
E fin'a tanto che dovrà formarsi la divisione ordinarsi l'esecuzione
delle provvisioni a 5 Maggio spedite; affinche non s'esseguiscano quelle
gravi tasse dall'Odierno Sindico di Tropea già fatte. Domanda per
altro, che contenendo la libertà d'essi miseri, d'essere essaudita
meritevolissima rendesi; venendo preferita alla stessa causa pia secondo,
il testo nella l. Papinianus s. quartam autem ss. de inossic. testam,
dovendosi finalmente, secondo l'insegnamento del Reg.Moles de deman.Univer.s.24.p.1.num.37
pietoso orecchie prestare alle domande de Vassalli; acciò la di
loro condizione deteriorata non rendasi.
Napoli, a 29. Agosto 1724.