REGIO VIGLIETTO 26 MARZO 1833
Regio Viglietto, col quale S.M.
istituisce un nuovo distintivo d'onore, consistente in un medaglia coniata
in oro, od in
argento, onde premiare, secondo
i casi, le azioni di segnalato valore militare.
C A R L O A L B E R T O
per grazia di Dio
Re di Sardegna, di Cipro e di
Gerusalemme;
Duca di Savoia, di Genova, ecc.
Principe di Piemonte ecc.
Molto non meno distinte, e spesso importantissime, per l'Armata e per lo Stato, essere potendo le azioni di vero e segnalato valore che per la severità dei § 6 e 7 degli Statuti dell'Ordine Militare di Savoia, dalla saviezza del Re Vittorio Emanuele, di gloriosa memoria, creato con Patenti delli 14 di agosto 1815, non potrebbero dar diritto all'acquisto delle decorazioni ivi stabilite; e volendo Noi ben anzi che tutti i tratti di vero militare coraggio, che meritare veramente lo puonno, vadano, nelle nostre Armate, si che di terra che di mare, premiati e contraddistinti con pubblico contrassegno che, appunto perchè d'onore nomato, ben a ragione l'oggetto precipuo forma di chi al mestiere dell'armi dedito, tutto di onore si pasce e vive; nell'ardente desiderio che abbiamo, che un si nobile sentimento, padre felice ognora delle più generose azioni, sempre più abbondanti emetta li germogli suoi dalle profonde radici, che fitte tenne mai sempre nelle piemontesi Armate. Ci siamo disposti a determinare quanto segue:
1. E' creato un distintivo d'onore, consistente in una Medaglia coniata in oro, od in argento, colla quale a seconda dei casi saranno coll'una, e coll'altra, premiate le azioni di segnalato valore, che avranno luogo nelle nostre Armate.
2. La Medaglia avrà un lato la Croce sormontata con una corona col motto all'intorno AL VALOR MILITARE, e sul rovescio due rami di alloro, in mezzo ai quali s'inciderà il nome del decorato, e nel contorno il sito dell'azione e la sua data.
3. Ogni militare di qualunque grado sia fra i Generali, Ufficiali, Bassi Ufficiali e Soldati di qualunque Corpo ed Arma, nelle nostre Armate, tanto di terra, come di mare, potrà ottenerla, ed i decorati della medesima godranno degli stessi oneri e privilegi stabiliti per i Cavalieri e Militi dell'Ordine Militare di Savoia.
4. Potrà essere concessa, immediatamente sul campo stesso di battaglia, da Noi in persona, quando così ci piaccia, ovvero dal Generale in Capo, o dai Generali di Divisiono, quando siano da Noi a ciò debitamente autorizzati.
5. Non sarà compartita
ad intiere Compagnie, o Squadroni che, sotto gli ordini di Ufficiali, si
fossero distinti in qualche affare dovendo essere riservata unicamente
per le azioni personali.
Quelli che si trovassero decorati
di Medaglia sia d'Oro, come d'Argento, avranno il diritto di portarla pubblicamente
appesa al petto, non solo durante il loro militar servizio, ma ben anche
qualora o dall'attivo fossero passati all'inattivo in Corpi sedentari qualunque,
Invalidi o Giubilati, ovvero qualora per tempo finito, od altra causa,
a Noi benevisa, avessero ottenuto, nelle debite forme, il loro congedo
dallo stesso servizio attivo; al qual effetto si farà annotazione
sul congedo della Medaglia di cui è fregiato, e del fatto per cui
l'ha conseguita, acciò gli serva in ogni tempo di carta dimostrativa
alle Autorità locali (ed altre aventi diritto e fargliene domanda)
valida a comprovare il diritto che egli stesso ha di portarla sull'abito
borghese che riveste, in dipendenza dell'avvenuto congedo.
6. Sebbene l'istituzione di detto distintivo d'onore sia principalmente diretto a ricompensare le azioni di valore che aver puonno luogo, in tempo di guerra nelle fazioni qualunque, contro il nemico, non perciò escludiamo Noi dal potervi aspirare amche in piena pace, con quelle altre di veramente segnalato coraggio, che praticate fossero dai nostri militari qualunque, nel periodo di un servizio a cui trovansi comandati, secondo la natura dell'arma propria di cui servono.
7. All'eccezione di quei casi, in cui la Medaglia troverassi data istantaneamente sul campo stesso di battaglia per Sovrana nostra decisione, come nell'Art. 4, dovrà la distribuzione della medesima aver luogo soltanto a misura che vi saranno soggetti veramente degni di conseguirla.
Omissis
9. Sarà cura dei Generali Comandanti dei Corpi d'Armata di far dare all'ordine del giorno della propria Divisione, ogni qualvolta ha luogo la distribuzione di Medaglie, il nome di ciascheduno individuo decorato, accompagnato da un ristretto dettaglio dell'azione in cui lo fu.
Omissis
Le ulteriori azioni di segnalato valore, con cui fosse a distinguersi un individuo già fregiato di due Medaglie, o d'oro entrambi od entrambi d'argento, ovvero l'una d'oro e l'altra d'argento, saranno da Noi prese in considerazione per quegli avanzamenti di grado ed altre ricompense che Ci parranno più benevise.
Omissis
14. Morendo un individuo fregiato dalla Medaglia d'argento, o d'oro, ovvero di ambedue, ed in conseguenza provveduto del relativo soprassoldo, le Medaglie rimarranno in perpetuo proprietà delle famiglie, ed il soprassoldo medesimo di cui godeva l'individuo verrà corrisposto alla di lui vedova durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa ai figli minori di anni 18 comulativamente, e finchè il più giovane d'essi giunga all'età di anni 15 compiuti.
Omissis
19. Verrà irrimissibilmente privato dell'onorifico distintivo della Medaglia, corrispondente soprassoldo, colui che per qualsiasi motivo venisse condannato a pena infamente.
Omissis
Mandiamo pertanto a chi spetta di puntualmente eseguire le suddette nostre Sovrane disposizioni, perchè tale il nostro Volere.
Dat. Torino il 26 di marzo 1833
CARLO ALBERTO
Di Villamarina