CONFRATERNITA
DEI SETTE DOLORI DI MARIA SS.
CANONICAMENTE ERETTA nella Chiesa del SS. Sacramento di Tropea
a cura del Canonico Pasquale Cutuli, Arciprete della Cattedrale e Correttore della Confraternita dell'Addolorata (1903)
ORIGINE E SCOPO
REGOLE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE DELLA COMPAGNIA DI MARIA SS.A ADDOLORATA
N. B. - Le suddette Regole non sono abbligatorie, chi le tralascia non pecca, perde solo il frutto delle Sante Indulgenze, annesse alla rispettiva opera tralasciata.
VANTAGGI SPIRITUALI
CONDIZIONE DI PAGAMENTO
ISTRUZIONI SULLE INDULGENZE
CONDIZIONI PER LUCRARE LE INDULGENZE
SOMMARIO Delle Indulgenze e dei Privilegi concessi ai Confratelli e alle Consorelle della Compagnia dei Sette Dolori di Maria Vergine
INDULGENZE PLENARIE
INDULGENZE PARZIALI
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PRIVILEGI
S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, facto verbo cum Sanctissimo, praefatum Summarium nunc primum ex diversis concessionibus excerptum, imprimi ac publicari posse permisit. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 7 Martii 1888.
S. Card. VANNUTELLI Praefectus Loco + Sigilli +Alexander Ep. Oensis Secretarius.
LA CORONA DEI SETTE DOLORI DI MARIA
MODO DI RECITARE LA CORONA dei Sette Dolori di Maria
Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.
V Emitte Spiritum tuum et creabuntur. R Et renovabis faciem terrae. V Memento congregationis tuae. R Quam possedisti ab initio. V Domine, exaudi orationem meam. R Et clamor meus ad te veniat.
OREMUS Mentes nostras, quaesumus Domine, lumine tuo claritatis illustra, ut vidére possimus quae agénda sunt, et quae recta sunt agere valeamus. Per Christum Dominum nostrum R Amen.
ATTO DI COSTRIZIONE
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INDULGENZE Concesse dai Sommi Pontefici a chi recita la Corona dei Sette Dolori di M. V.
I. - Indulgenza di duecento giorni per ogni Pater Noster, ed altrettanti per ogni Ave Maria a tutti i Fedeli, i quali veramente pentiti e confessati, o almeno con fermo proposito di confessarsi, reciteranno questa Corona nelle Chiese dell'Ordine dei Servi di Maria. (Benedetto XIII., luogo citato). II. - Indulgenza di duecento giorni a chi praticherà questa divozione in qualsivoglia luogo, nei giorni di Venerdì, nella Quaresima e nella festa ed in tutta l'Ottava dei Sette Dolori della B. Vergine Maria (Lo stesso Benedetto XIII, luogo citato). III. - Negli altri giorni poi dell'anno, Indulgenza di cento giorni (Benedetto XIII, luogo citato). IV. - Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene, quando si reciterà interamente la detta Corona da sè solo, o in compagnia d'altri. (Benedetto XIII., luogo citato). V. - Indulgenza di cento anni ai Fedeli, i quali abbiano ricevuto immediatamente da qualche Religioso dell'Ordine dei Servi di Maria la detta Corona, ogni volta che veramente pentiti e confessati, o con fermo proposito di confessarsi, devotamente la reciteranno. (Clemente XII., Breve Unigeniti Filii Dei, 12 Decembre 1734). VI. - Indulgenza di centocinquant'anni divotamente recitandola nei giorni di Lunedì, Mercoledì. Venerdì e nelle feste di precetto, purchè veramente pentiti e confessati, abbiano ricevuto la detta Corona nel riferito modo, e la portino seco. (Clemente XII, luogo citato). VII. _ Indulgenza di duecento anni a tutti i Fedeli che, fatto esattamente l'esame di coscienza, veramente pentiti e confessati, divotamente reciteranno la stessa Corona, e pregheranno per l'esaltazione della S. Madre Chiesa, per l'estirpazione dell'eresie e per l'accrescimento della Religione Cattolica. (Clemente XII. luogo citato). VIII. - Indulgenza di dieci anni a quelli, i quali avendo presso di sè una delle dette Corone, e frequentemente recitandola, veramente pentiti, confessati e comunicati, assisteranno alla S. Messa, interverranno con la debita attenzione alla Predica, o accompagneranno il SS.mo Sacramento quando si porta agl'infermi, o metteranno pace tra nemici, o ridurranno peccatori a penitenza, ovvero reciteranno devotamente sette Pater ed Ave, o faranno qualche opera di misericordia spirituale o corporale ad onore di Nostro Signore Gesù Cristo, o della Beata Vergine Maria, o di qualche Santo loro particolare Avvocato. (Lo stesso Clemente XII., luogo citato). IX. - Indulgenza Plenaria, una volta all'anno, a tutti coloro, i quali abbiano il pio costume di recitare la medesima Corona, quattro volte in ciascuna settimana, in quel giorno ad arbitrio in cui veramente pentiti, confessati e comunicati, divotamente la reciteranno. (Clemente XII., luogo citato). X. - Indulgenza Plenaria, una volta al mese, a coloro che la reciteranno in ciascun giorno per lo spazio di un mese; purchè veramente pentiti, confessati e comunicati, preghino per la esaltazione della S. Madre Chiesa, per la pace e concordia tra i Principi cristiani, e per l'estirpazione dell'eresie. (Lo stesso Clemente XII., luogo citato). XI. - Indulgenza Plenaria a tutti gli ascritti che assisteranno alla recita della Corona, in una Domenica del mese, a giudizio del Correttore, in quei luoghi, ove non può farsi la prescritta processione. (Leone XIII, Rescritto della S. Congr. delle Indulg. e Sac. Reliq., 21 Marzo 1896).
Siccome per lucrare queste Indulgenze, oltre la recita dei prescritti Pater Noster ed Ave Maria, è necessaria la enunciazione e meditazione dei principali Dolori che la Beata Vergine soffrì nella vita e morte del Suo Divin Figluolo: la Santità di N. S. Leone PP. XIII. alle preghiere del Prior Generale dell'Ordine dei Servi di Maria, con Rescritto della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie, in data dei 15 Maggio 1886, ha concesso che le Indulgenze riportate ai numeri I. 2. 3. 4. 5. 8. 10. si possono lucrare anche da quei fedeli i quali per qualsiasi ragione nel recitare la Corona dei Sette Dolori non si applicano nè alla lettura, nè alla meditazione degli stessi Dolori, purchè adempiano alle altre condizioni imposte. Per conseguire le dette Indulgenze è necessario che le Corone siano benedette dai Superiori dell'Ordine, o da altri dello stess'Ordine, deputati dai medesimi Superiori. Queste Corone poi non potranno più vendersi, nè imprestarsi ad oggetto di comunicare ad altri le Indulgenze, altrimenti subito ne restano prive, secondo la disposizione del Breve di Benedetto XIII. Leone XIII., nell'udienza avuta dal Segretario della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie, il 18 Gennaio 1884, dopo aver sanato, quatenus opus fuerit, le facoltà di benedire le suddette Corone finora date dal Reverendissimo P. Generale, gli concesse di poterle dare in avvenire a qualunque Sacerdote anche secolare allo scopo di conseguire le sopraddette Indulgenze. Parimenti Leone XIII., con Decreto della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie, 16 Luglio 1887, nell'udienza avuta dal Segretario della medesima Sacra Congregazione, avendo prima sanato tutte le erezioni delle Confraternite dei Sette Dolori di Maria SS., fatte finora, senza l'autorità del Prior Generale dell'Ordine dei Servi di Maria; volle e comandò che in avvenire a togliere ogni dubbio e ad impedire qualunque abuso non altrimenti possa erigersi la nominata Confraternita se prima non siano state chieste ed ottenute dal Superior Generale del detto Ordine le lettere patenti per la sunnominata erezione; avuto però prima il consenso dell'Ordinario, ed osservato tutto ciò che in simili casi si osserva e suole osservarsi. I correttori delle predette Confraternite di cui si ottenne la sanazione, godono di tutti i privilegi e le facoltà che hanno i Correttori delle Confraternite canonicamente erette. (Leone XIII., S. Congr. delle Indulg. e S. Reliq., 4 Maggio 1896).
IMPRIMATUR +DOMINICUS, EPISCOPIUS NICOTEREN ET TROPIEN
NOTE 1 Chiunque, confessato e comunicato, farà l'ora suddetta può lucrare l'Ind. Plen, applicabile ai defunti. - Clemente XII - 4 Febbraio 1736. 2 Tale applicazione può farsi ad una o più anime determinate, oppure in generale a vafore delle anime purganti. 3 L'Abitino si compone di due pezzetti di panno nero di lana (Decr. 18 Ag. 1868) uniti fra loro per mezzo di due fettucce o cordoncini, nè può essere di forma rotonda, nè ovale, nè a più angoli. L'abitino potrà rinnovarsi a piacimento, senza essere ribenedetto, bastando, per le Indulgenze, la benedizione data al primo. Su di esso non è necessario, ma è di pura divozione, che vi sia l'immagine di Maria SS.a, purchè sempre appaia sull'Abitino il colore, la forma, il panno. 4 L'Atto di contrizione non è richiesto; è stato però saggiamente introdotto per assicurare la contrizione necessaria all'acquisto delle Ss. Indulgenze.