Tropea. Il Palazzetto del Monte di Pietà di Via Roma

IL MONTE DI PIETA'
di
TROPEA
 

di Salvatore Libertino
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Durante la sessione del 4 maggio 1515 del Concilio Lateranense V, Papa Leone X (1513 - 1521) sottoscrivendo la bolla "Inter multiplices" intese regolamentare la materia a riguardo della costituzione dei sacri monti di pietà, che fino ad allora erano stati fondati in alcune città facendo insorgere alcuni dubbi di legittimità nell'ambito della stessa chiesa. Nel documento è rimarcato più volte il compiacimento del Pontefice a favore di un'opera "tanto buona e tanto necessaria alla società". In particolare, il Papa tiene a sottolineare che simili iniziative sono da considerare opere lodevoli e meritevoli di essere predicate e indulgenziate, preannunciando addirittura la scomunica contro coloro che in avvenire la penseranno in modo contrario. Leone X, infine, si raccomanda ai responsabili della gestione dei monti di pietà che i prestiti debbano essere completamente gratuiti.
Nei primi decenni del Cinquecento, come anche prima nel Quattrocento, in Calabria il prestito ad interesse era molto ricorrente per far fronte ai pagamenti fiscali come ad altre necessità della gente. Gli Ebrei, insediatisi in molti nella regione, la facevano da padroni nel campo dell'usura dedicando i loro affari prevalentemente a questa attività che si andava rivelando sempre più redditizia nel ricavo di enormi profitti a danno della povera gente.
Dopo l'espulsione degli Ebrei dal Regno nel 1539, l'attività dell'usura passò ad altri, che ne estesero la continuità fino ai tempi moderni con l'avvento e la costituzione delle attuali banche/banchi ma anche nell'area illegale ed incontrollata dello strozzinaggio.
La Chiesa calabrese stigmatizzò lo svolgimento di ogni attività di usura, dedicando all'argomento molto spazio nei Sinodi dei vescovi che non si stancarono di sottolinearne i lati deleteri nei confronti della classe più indigente, tenendo però conto nel contempo che una forma di prestito a chi ne facesse richiesta fosse un servizio dovuto alla società in particolar modo nel campo dei bisogni primari della gente.
Per venire incontro alla necessità dei poveri, la chiesa diede impulso alla costituzione dei primi sacri monti di pietà che si ispirarono ai principi fondanti di quello di Roma del 1539 e di Napoli del 1548. Essi erano istituzioni, gestiti da ecclesiastici e talvolta dallo stesso vescovo, che amministravano modesti capitali formati dai contributi degli iscritti, con le cui rendite si celebravano le messe di suffragio per i soci defunti. Tali monti assumevano  qualche volta la forma ed il nome di Confraternite o Congreghe.
Cominciarono quindi in Calabria ad operare i monti di Mileto, di Monteleone, di Seminara, di Soriano e di altri centri cittadini come quello di Tropea.


Marmo che ricorda sulla facciata dell'antica curia vescovile di Tropea
di via Roma l'erezione del monte di pietà da parte di Scipione Galluppi e di Mons. Tommaso Calvo.


Tropea. Sacrestia della Cattedrale.
Busto in marmo di Mons.
Tommaso Calvo

L'erezione ecclesiastica del monte di pietà tropeano fu formalizzata in data 11 novembre 1587, a seguito della bolla di Sisto V del 7 luglio 1587, richiesta dalla Curia di Tropea e pervenuta il 7 ottobre 1587, con la quale furono espressi il nulla osta soltanto per la parte spirituale <<et res ecclesiasticas>> ed parere favorevole alla concessione del necessario regio decreto. La richiesta faceva riferimento al testamento di Scipione Galluppi (rog. notaro Francesco Scrugli del 1° marzo 1585, pub. il 6 aprile successivo) che aveva lasciato "peso" d'erigere in Tropea un monte di pietà disponendo un legato di 500 ducati allo scopo di combattere l'usura e di venire incontro alla necessità dei poveri. Il danaro fu depositato nella curia di Tropea il 31 marzo 1587.
Per l'effettiva esecuzione dell'istituto, seguì il 19 maggio del 1589 la petizione "Universitatis et hominum Civ.tis Tropeae" al Vicerè, il cui regio "exequatur" alla bolla, all'approvazione delle norme e alla concessione degli stessi privilegi e capitoli del monte di pietà di Napoli, pervenne ai supplicanti in data 28 febbraio 1590.


Marmo che ricorda sulla facciata dell'antica curia vescovile di Tropea
di via Roma la donazione di ducati 500 al monte di pietà da parte del gentiluomo Carlo Scattaretica.
 

Tropea. Chiesa dei Gesuiti: busto di Carlo Scattaretica  eseguito da  Antonino de Amato e Domenico Biondo (1689)
Tropea. Chiesa dei Gesuiti.
Busto in marmo del gentiluomo tropeano
Carlo Scattaretica

Il 20 giugno 1596, il vescovo siciliano Tommaso Calvo, insediatosi nella diocesi tropeana nel 1593, trovò il monte ancora inoperante e lo volle rifondare con la dotazione di 1000 ducati e l'emanazione di nuovi capitoli. Da questo momento il funzionamento del sodalizio divenne operativo e il 6 febbraio 1599 lo stesso vescovo ne volle aumentare il capitale con la donazione di altri 1000 ducati. In seguito si susseguirono altre donazioni minori da parte di famiglie tropeane. Il 29 novembre 1677 il gentiluomo Carlo Scattaretica donò altri 500 ducati. Il 21 settembre 1755 il monte fu sottratto alla gestione ecclesiastica con dispaccio reale e dal 1783 si persero definitivamente le sue tracce.
Le donazioni di Mons. Calvo e quelle di Carlo Scattaretica sono ricordate in due lapidi di marmo affisse sul palazzo dell'antica curia vescovile di Tropea, sede del monte, lungo la via Roma che da piazza Ercole conduce alla Cattedrale.
E' opportuno ricordare che Mons. Calvo, originario di Messina e parente di padre Giovanni Calvo fondatore nel 1539 del monte di pietà di Roma, eresse, nella giurisdizione diocesana, altri quattro monti di pietà nelle città di Amantea, Aiello, Nocera e Fiumefreddo.
Uno studio approfondito sui monti di pietà di Tropea e di Mileto nel contesto calabrese, corredato da fitta documentazione, fu eleborato da Mons. Vincenzo Francesco Luzzi e pubblicato in Rivista Storica Calabrese nel 1983 n. 1-2  e nel 2002 n. 1-2.
Da quel saggio vengono qui estrapolati e pubblicati alcuni documenti che attestano le varie fasi della fondazione del monte di pietà di Tropea.
I documenti sono contenuti nel <<Mazzo N. 9>> dell'archivio storico diocesano di Mileto e in quello di Casa Toraldo di Tropea.
 
 

Petizione "Universitatis et hominum Civ.tis Tropeae" al Vicerè
e regio "Exequatur" alla Bolla, all'approvazione delle norme e
alla concessione degli stessi privilegi e capitoli del monte di pietà di Napoli

1. v. Ill.mo et Ecc.mo Sig.re     L'Università della Città di Tropea fa intendere a V. E. come per testam.to del qm Scipione Galluppi di d.a Città tiene peso d'erigere in Tropea un monte di pietà et desiderandono mandare in exeq.ne la volontà del testatore e divertere l'usure e donare commodità alli poveri ha.ndo ottenuto bulla di sua santità per exeq.ne del monte p.tto et perchè e una opera di charità sia stabile supp.no V. E. per l'erettione et buon governo de detto monte concederli Reg.o exequatur a d.a bolla et anco tutte le gr.e privileggij et immunità p.rogativi et Capitoli che tiene il monte di pietà di questa fedelis.ma Città di Napoli che oltre è di giustizia lo riputeranno a gra. ut Deus etc.
   R.dus Maior Cappellanus R.ns Videat et referat nobis Reg.s Provisum per suam Eccellentiam   Neapli die 19 Maij 1589
de Ligorio

Et volendo obedire a q.nto per V. E. mi viene comandato et dello esposto informarmi ho visto una copia di privileggio spedito dal qm Ill.mo D. Pietro all'hora Vice rè in qsto Regno estratti dalla Rg.a Cancelleria intitulato privilegiorum 68 fol. 188 sotto la data dell'ult. di luglio 1549 ad inst.m delli governatori di q.sta fidelissima Città di Napoli nel quale privilegio stanno
2. r. inserti molti Capitoli q.li supp.no li Mag.ci Guvernatori et off.ali del monte della pietà di questa Città li fussero stati assentiti dal d.o qm Ill.mo Sig.r Vicerè in nome di sua Maestà Catolica Rè di esso Regno per il governo et buon Regim.to si deve circa li negotij s'havranno a trattare tra d.o Governatori et Off.ali et poveri bisognosi che vorranno p.loro necessità et comodo impegnare robbe a d.o Monte alli q,li Cap.li in piede di ciascheduno di essi ce stà la R.ia decrarazione et limitatione del modo s'havranno ad intendere observare del tenor seguente Vd.

In p.is perchè tutte q.lle quantità di denari q.li p.lo d.o Monte di pietà si pusseranno se daranno in prestito gratis et senza beneficio et godagno alcuno a talche d.o Monte non sia fraudato ne pata inspesse alcuno dove non precipe frutto ne utile, altro che per farsi il servitio di N. S. Iddio supp.no li governatori et off.ali di d.o Monte, che qualsivoglia pigno che s'impigneranno in d.o Monte, non possono esser evitti per la rata che sopra essi s'impronterà per qualsivoglia obblig.ne anteriore ne p.causa che la robba impegnata s'obbligasse, et provasse esser d'altro p.rone, che di q.llo che s'impigna, et che esso l'havesse prestato, ò che l'havesse p.so, ò che li fosse stato robato, ò p. qualsivoglia sorte che potesse prendere, il d.o Monte sia anteriore et potiore per la quantità che se troverà havere imprestata
2. v. sopra detti pigni, et a che nullo modo d.o Monte habbia da p.dere la quantità imprestata, quando evenerit casus de expositis in p.nti Cap.lo d.s Mons. preferatur et sit potior pro ducatis quatuor dumtaxat. Verum in maiori summa fiat iustitia ad beneplacitum suae Ecc.tiae exceptionibus depredatis pro quibus dictus Mons minime p.feratur.
Item supp.no ch'atteso per beneficio depone et conservatione del d.o Monte se prestano a ciascuno pochi denari et sopra pegni di poca valuta li q.li quando se vendessiro con la legale solennità c'anderia maggior dispesa all'off.ali di d.o Monte sia lecito passato il tempo che si darà a q.lli che pigliaranno denari ad imprestito dal d.o Monte di posser vendere loro pegni senza requesta et decreto di Corte et q.llo che si venderà più della quantità prestata sia restituita al p.rone del pegno.  fiat
Item supp.no che si declara, et conceda per lo d.o Cap.lo che d.o Monte et suoi off.ali non siano tenuti pag.re danno alcuno quando se venisse a guastare alcun pegno senza defetto di detti off.ali. Placet quod off.ales d.i Montis non teneantur de detrim.to pignorum nisi sit magnum et causatur culpa custodis in quibus casibus fiat iustitia.
Item supp.no che li governatori et off.ali del d.o Monte sia lecito ponere off.ali del d.o Monte, et li libri che si faranno p.d. i off.ali tanto in lo scrivere delli pegni che si daranno, quanto delli danari che s'impresteranno, come della della restitut.ne che si farà di d.i pegni si habbia da dar credito
3. r. et plena fide alli d.i libri et di q.nto in essi si troverà scritto per la causa p.tta considerato massime che a q.lli che impigneranno robbe a d.o Monte p.li medesimi off.ali se li darà la polisetta in la q.le si contenerà le robbe che a d.o Monte s'impegneranno perchè et per quanto.    Placet quod gubernatores Montis p.cti eligant off.ales quibus credat.  de gestis per eos. Verum eligentes teneant.  de eorum culpis et defectibus et quod d.i off.ales in restitut.ne pignorum recuperent apodicas per eos datas ab ipsis pignorantibus habentibus eas.
Item supp.no che p.dendosi per il debitore la polisa, se li farà et darà delle robbe che havrà impegnate, et della quantità che l'impresterà, a tal il Monte non habbia d'haver dannone il debitore resti impedito recuperare il suo pegno sia tenuto dare plegeria, o vero dare p.sona che lo conosca di servare indenne d.o Monte et suoi off.ali della restitut.ne delli robbe che si farà con d.a plageria et che d.a plegeria se possa pigliare, et stipulare p.d. ti off.ali che faranno d.i libri senza pagam.to alcuno, atalche li poveri et il detto Monte non sia tenuto andare per tribunali con spese et fastidio alle q.li plegerie s'abbia da dar credito come si fusse atto pubblico.    Placet
Item supp.no che socedendo lite et differenza alcuna tra li debitori et off.ali di d.o Monte, d.i off.ali non possano esser convenuti a nessun tribunale salvo avanti li deputati del d.o Monte et havendosi d'appellare da
3. v. q.llo si proveda per d.i deputati tale appellat.ne s'habbia da vedere p.uno dell'Ecc.ti Regenti della R.a Cancelleria. Placet quod deputati in d.o Monte sint judices in civilibus seu differentijs quae fortasse orient. inter debitores et off.ales Montis p.tti. Verum in casibus appallationum sit JudexMag.cus U. J. D. Joes Thomas Deminadvis (?) Reg.s Consil. qui sum.rie et de plano p.videat et iustitiam no.ne N.ro faciat Marcialis Reg.s provisum p.Ill.mum D.num Vicemreg. in Castro novo
Neapoli die 27 mensis Junij 1548
E perche nel pre inserto memoriale per parte di d.i supplicanti porretto se supplica che l'Ecc.a V. resti servita li simili Cap.li ad essi supplicanti concedere che sono stati concessi al Monte della pietà della Città di Napoli, Pertento visto et considerato che d.i supp.ti intendono far d.a opara pia in agum.to et utilità della povertà di d.a Città di Tropea et per evitare l'usure in gran.mo diservitio della Maestà di Dio, et per sovenirnosi i poveri et bisognosi gratis et senza merce, o lucro alcuno, sono di parere poi che a d.i Cap.li supplicati del Monte della pietà di Napoli fu concesso il R.io assenso e beneplacito in nome di sua maestà Catholica, dal d.o qm Ill.mo D. Pietro de Toledo all'hora Vicerè di q.sto Regno, che li medesimi Cap.li potrà l'E. V. restar servita concedere al Monte di pietà per essi supp.nti fatto in la Città di Tropea et a q.lla in nome
4. r. di sua Maestà Cat.ca assentire, et approbare, et con spedirli privilegio in forma Reg.ae Cancellariae, con condit.ne però che dove d.i supplicanti del Monte della pietà di Napoli supplicano, che succedendo lite, o differenza alcuna fra li debitori et off.ali del d.o Monte in cose espettantino al Monte p.tto, che d.i off.ali non possano esser convenuti a nessun Tribunale salvo tamen avanti delli deputati del Monte p.tto, et in casu appellat.nis Judice uno delli circumspetti Regenti di Cancelleria il q.le sumarie et de plano proveda, et nom.ne Reg. faccia giustizia, che l'E.a V.a può restar servita ordinare che succedendo lite tra li debitori p.tti et off.ali di d.o Monte di pietà di d.a Città di Tropea, che d.e liti e differenze si conoscanno p. li deputati del Monte p.tto, et in casu appellationis s'habbia da riconoscere per il Mag.co Cap.no della Città p.tta di Tropea che pro tempore saranno servata la forma del precalendato privilegio a d.a Città di Napoli concesso, et anco con l'infrascritte altre condit.ni

Ciò è che q.ndo serà passato il tempo concesso a q.lli che piglieranno ad impronto dal Monte p.tto l'E.a V. possa restar servita disponere che d.i pegni si possano vendere senza ord.ne iuditiario ma solam.te con la reg.ne extra iudiciale saltem per banno pub.co sicome s'ha concesso ad altri luoghi del Regno dove sono eretti d.i Monti di pietà Tanto più che essendo stato supplicato alli SS. Vicerè passati quanto a V. E. p. l'erettione di simili Monti di pietà p. parte della terra di Mercianisi, Soriano, Avellino et Montella et p. la mia aud. tia de voto del mag.co et corcumspetto Fran.co Antonio de David all'hora mio ordinario auditore fo referito dovernosi li Cap.li di d.e terre supp.te approbare auditore fo referito dovernosi li Cap.li di d.e terre supp.te approbare in nome di sua m.à Cat.ca , si come p. le relationi existentino nelli Registri della mia Aud.a appare.
Et in q.nto al Reg.o exequatur p.essi domandato p.exeq.ne di una bolla concessali da sua Santità p.erettione di d.o Monte spedita sotto data di Roma apud ? nomis Julij 1587 a libito in tutto il voto del mag.co U. J. D. Fran.co de Verte Reg.o Consigliero et mio consultore datomi p. V. E. stante l'assentia dei mag.co Cons.ro Fornaro mio ord.rio aud.re sono di parere che V. E. può restar servita p.exeq.ne di d.a bolla concederli il Reg.o exequatur quo ad concernentia spiritualitatem et res Ecclesiasticas tant.m è q.sto è q.nto alla E. V. mi occorre referire alla cui buona gra. mi raccomando sempre da casa in Napoli a di ult.mo di mag.o 1589 di V. E. servitor e Capp.no D. Gabriel Sanchez, Fran.co de Verte, Joes Ant.a de Habba Reg.ta fol. 401.

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Il progetto di Mons.Tommaso Calvo di erigere
il Monte e governarlo attraverso i Capitoli

Thomas Calvus Mess,ns U. J. D. et Ap.lae Sedis gra. Ep.us Tropien.
Volendo noi visitari il sac. Monte della pietà di Tropea non ci habbiamo trovato ne casa ne loco alcuno di Monte ma solam.te docati trecento di moneta lasciati da q.m. Scipione Galluppi con li q.li fu fondato con l'autorità della S.ta Sede Ap.lica i detti denari in poter di particolari che se ne servivano p. servitjo loro ne ci trovassimo forma
8. v. ne modo alcuno come governarsi dovesse d.o Monte et conoscendo di q.nta comodità sia esso Monte à poveri p.levare ancora in buona parte l'usure che si faceano deliberassimo d'agiustarlo di mille docati d'elemosina q.li c'havemo già donati et dargli anco la forma come si deve anco governare et fundare una casa dove si possa conservare li pegni et habitarci ancora q.llo ch'havrà cura delli pegni et perciò havemo formati li sotto scritti cap.li li q.li haveranno da hoggi innansi d'osservare li infra.tti mastri et altri off.ali di d.o Monte sotto le pene contenute in essi cap.li delli q,li confrati sia uno p. fameglia.
 

Cap.li fatti dal R.mo Monsig.r Thomaso Calvo Vescovo di Tropea con li q.li s'ha da governare il sac. Monte di pietà di q.sta Città.

Inp.s li Confrati di d. o Monte ò la maggior parte di essi si uniranno nella Chiesa Cat.le et elegeranno quattro di loro cio è tre p. mastri, et uno per Casciero p. bossoli et voti secreti p.un'anno integro et q.sti administreranno p. d.o anno li denari d'esso Monte fidelm.te q.sti p.stando nel modo forma et quantità che qui sotto si dichiarerà et d.i mastri et casciero sieno obligati inante d'ingerirsi in d.a administrat.ne
9. r. dare idonea et sufficiente plegeria de bene et fideliter administrando et di rendere lucido conto della loro administrat.ne et di consegnare alfin del'anno alli mastri loro successori li denari et pegni per la quantità che li saranno consegnati et tutto q.llo di più che in d.o anno li sarà p. venuto in poter loro et mentre non daranno d.a plegeria non si debbano ingerire in d.a administrat.ne ne concorrere in d.o officio p.a due elettioni altre.
Item che la cascia dove si tenerà la moneta et pegni d'oro et d'argento habbia tre chiavi doi li terranno li mastri più vechi e l'altra il casciero.
Item che ogni Dom.ca dopo Vespero si daranno dieci tocchi di campana et si terrà Monte dentro ò innanzi la porta della Chiesa dell'horologio, et ci intervengono almeno doi mastri et il casciero, et si presterà la somma di tre docati a basso et non più senza licenza n.ra p.quattro mesi et mezzo sopra pegni d'oro et d'argento ò panni e drappi, seta di lana et lino q.li si faranno stimare da p.sone esperti, che vagliano q.lli d'argento et oro almeno un terzo di più di quel che si presterà et li panni la metà di più.
Item si nell'istissa Dom.ca che s'impignerà avanzerà tanto tempo, che si possi attendere a spignare, sia lecito alli nastri di spegnare òvero spegnare un'altro giorno che giudicheranno più comodo et non possano comprare pegni ò far comprare d'altri p.loro mastri ò casciero sotto pena ut supra.
Item il casciero debba tenere un quinternolo nello q.le si noterà tutti li pegni, il denaro che s'impresterà il nome et cognome di chi impignerà et la somma che si presterà et la qualità del pegno et il prezzo che serà stimato et di d.a nota ne farà copia à quel che impignerà et nel sacchetto nel qu(al)e serà il pegno si cuscirà un polissino con il nome di chi li impignerà il numero del foglio de quinternolo dove sarà notato et ogni mese farà il quinternolo p.maggior comodità et q.ndo serà spignato il pegno si metterà in spalle della partita à di tanto del mese fu spignato, et si vendesse semilm.te si dirà fu venduto, et li sopra più si avanzerà si restituischa al padrone.
Item siano obligati li mastri, passati li quattro mesi et quindici giorni far vendere in giorno di Dom.ca con fare dare p.a dieci tochi di campana.
Tutti li pegni che havranno, in pub.co con li soliti incanti senza termino alcuno di riscattarseli poiche d.o termino li fù dato e dichiarato quando impignarno et pigliarno da ogniuno à ragione di doi p.cento conf.e la bolla di sua Santità qual ter.e di quindici d.i più delli quattro mesi si dà perchè si vede con isperienza che nessuno compra li pegni con termine di poterseli riscattare p.diversi rispetti.
Item che li mastri non possono prestar nessuna somma di denari alla Città sotto pena di scom.ca latae sent.ae ne essi mastri sotto la medes.ma pena si possino serviri delli denari del monte per qualsivoglia somma etiam minima et si riserba l'assolutione al Papa.
Item si li mastri presteranno sopra li pegni senza farli stimare et si trovassero valer meno delli denari che havranno prestato pagar del proprio quel che si venderanno meno delli denari prestati et così ancora si si perdesse qualche pegno p.colpa loro siano obbligati pag.re al monte il denaro che si serà prestato et alle parti di che serà il pegno quel di più che valerà il pegno secondo fù stimato.
Item che li mastri non possino prestar denari ad uno sopra diversi pegni et nessuno possa impegnar diversi pegni sotto diversi nomi sotto pena di scom.ca accio che ognuno possi avvalersi della comodità del monte tonto più che p. q.nto s'intende alcuni piglino denaro del monte et li danno p.seta et grano, salvo non sia di qualche donna honesta.
Item in caso che alcuno delli mastri non potesse trovarsi all'impignare, e spignare non debba lassare la sua chiave ad alcuno delli mastri ò casciere, ma à qualche p.sona ad esso ben vista P.evitar li fraudi che si possiano fare.
Item che non possano li mastri ò il casciero prestar denari for del monte et giorno statuito sotto pena di scom.ca et che ci siano almeno doi mastri et il casciero.
Tropeae die 20 Junij 1596   Thomas Ep.us Tropien.

I Capitoli del Monte di Tommaso Calvo
sono confermati da Mons. Fabrizio Caracciolo

Capitoli del Sacro Monte della Pietà fatti da Monsig.r Ill.mo Thomaso Calvo et confirmati da Fabritius Caracciolus Dei et Ap.cae Sedis gra. Ep.us Tropien. et Reg.s Consiliarius.
S'ordina sotto pena di scom.ca ipso facto incorrenda la cui absolut.ne riserviamo à noi, et al n.ro Vic.o G.le che dalli governatori et casciero p.nti et futuri s'habbiano d'osservare l'infra.tti Cap.li inviolabilmente. da noi confirmati et renovati Vd. à 12 di Giugno 1618.
1. Imp.s fatti li novi maestri, conservatori, et casciero non debbano esercitare l'officio se p.a non diano ufficialmente plegeria.
11. r.  2. Li governatori più vechi tengano le chiavi così della porta come anco della cascia con il casciero, et l'altro gover.re tenga la chiave del scritorio insieme con il casciero che sono doi chiavi.
3. Che non si presti più di quattro docati sopra pegni d'oro, d'argento, ò telami escludendo mezzi paviglioni, cappelletti, giraletti, panni ferram.ti calici robbi di Chiesa, et che l'oro et l'argento vagliano un terzo di più et il mobile la mità, et oltre la scom.ca li stimatori che non faranno così al stimare pageranno (sic) d.i pegni, et si presti p.quattro mesi et mezzo.
4. Che d.i off.ali non faccino allibrar pegni se p.a non sono stimati dalli estimatori, et non d'altri, et nel stimar detti pegni non portino rispetto ne pigliar parola benche li facessero boni detti off.ali, ò altri.
5. Che li governatori et il casciero non possano prestar denari alla Città, ò servirsene loro sotto pena di scom.ca ipso facto.
6. Che non si diano denari ad uno sopra di molti pegni ne si dia denari fuora del Sac.Monte.
7. Che li governatori ò cassiero non possano comprar ò far comprare d'altri p.loro sotto pena di scom.ca ips. fatto.
11. v. 8. Che l'off.ali di esso Sac.Monte non caccino pegno alcuno di esso Sacro Monte senza testi ò nota del scrivano al libro.
9. Che faccino pag.e li doi per cento ne il casciero fermi cautele ma li governatori solam.te.
10. Che ogni p.a dom.ca d'ogni mese si venda all'incanto mobile oro et argento, l'oro à t.nto lo scudo, et l'argento à t,to l'onza, et il mobile un poco più che stà impignato, talche li poverelli habbiano il sopra più, con ogni charità et compassione, et la robba non si svenda, et il restante dell'altre tre dom.e, seconda si presti denari tertia, et quarta si ricatti.
11. Che occorrendo alcun governatore di essi no. possendo attendere qualche dom.ca dia la chiave ad un suo confidato però lo manco che sia possibile, et la persona à chi darà la chiave no. sia dell'altri mastri, et q.ndo q.sto accaderà, le cartelle si faccino et si fermino per q.lli maestri solam.e che seranno presenti li quali no. possono esser meno di doi.
12. Che occorrendo che li pegni si vendino meno che stanno impegnati l'off.ali debbano costringere, alli padroni, ò stimatori à pagare il remanente.
13. Che a tempo si presta denari dopo l'esser tutti uniti à basso alla
12, r. Chiesa si faccia nota delli foritani più lontano di mano in mano, et dopo alle do.ne et huomini della Città et la lista no. si preterisca ma ogn'uno stia à luogo suo d'esser chiamato.
14. Che q.ndo s'apre la cassa à pigliar moneta, siano sempre li maestri almeno doi, lo casciero et lo secretario ordinario et no.altro.
15. Che q.ndo serà finito di tener banco p.impegnare in qualsivoglia Dom.ca subito si sumerà q.nto importa l'impegnato et il sopra più che havran.no cavato dalla cassa si riponghi subito dentro l'istessa cascia.
16. Che q.ndo entreranno denari in d.o sacro monte dal spegnare ò dalla vendita di pegni, di subito il casciero in p.ntia delli governatori riponga tutta la quantità di denari pervenuti dal pertugio di d.a cascia q.le habbiamo ordinato che di subito si facci dalla parte di sopra.
17 Che nessuno impegni sotto nome d'altri.
Datum Tropeae in Ep.ali Palatio die 3 Ap.lis 1622
Fabritio, Vescovo di Tropea
12 r. Extracta et p.ns copia à libris originalibus quae conservantur in Sac. Monte Pietatis Civitatis Tropeae, et licet manu aliena facta tamen colla.ne p.me Infra.ttum Not.m Ap.um et ord.rium Cancellarium et scribam
12.v. et Custodem dicti sacri montis concordat meliori t.men semp. salva et in fidem hic me subscripsi et signavi rogatus et req.tus.
Datum Tropeae die 15 Mensis Junij 1627
Jo.es Angelus Jan. (nell?) ius pub.cus aut.e Ap.ca not.s et Can.rius et Custos d.i sacri montis. Nanu, et signo prop.o req.tus
13. r.v. [bianco]
14. r. [bianco]

[tabellione a penna]
14. v. [mano seriore:] Copia delli instrm.ti et Capitoli del mo.te della pietà di Tropea
[mano più recente:]                                                     Capitoli del monte
della Pietà della
Città di Tropea
 

Il Testamento di Scipione Galluppi

f. 1. Copia. In testamento in scriptis clauso et suggillato, condito per magnificum Scipionem Galluppi, sub die primo mensis martij anni 1585, manu Notari Francisci Scrugli, et post obitum testatoris, aperto, et pubblicato manui ejusdem Notarj, sub die sexta mensis aprilis e jusdem anni 1585 - adest infrascripta particula, seu capitulum tenoris sequentis:
Et quia caput, et principium cujus libet testamenti est heredis institutio, ideo instituit sibi, heredes particulares, magnificum Mutium Galluppi, filium, legittimum et naturalem magnigici Thiofali Galluppi, sui fratris, et magnificum Tantilium Galluppi ejusdem nepotem, alterum filium legittimun et naturalem magnifici Fabritij Galluppi ipsius testatoris fratris carnalis, super possessione nominata Mamone, con le terre vecche, molino e canneto, costere, e piane, posta nelle circonferenze di Caria, justa bona Zarae Caparra, et bona Ecclesiae parrochialis dicti Casalis, quae possessio dividatur
f. 2. inter dictos suos nepotes, e che sempre vada colli discendenti masculi dei dicti suoi nepoti de familia, et stipite de Galluppi.
Gravando dictos suos nepotes, et particolares heredes che fra termine di due anni habiano di ponere docati cinquecento di contante che si mettano ad uso di Monte de la Pietate, com'è quello della città di Roma, così n'exegua a Tropea lo servizio di nostro Signore Iddio, ed altri di pietate, e caritate come si usa in detta Città di Roma, con peso però che da dicto Monte si fazino celebrare in perpetuum due Messe la settimana, intra la Cappella di Santa Maria della Piazza di detta Città, una lo dì della Domenica, e l'altra del Sabato, per salute dell'anima di esso magnifico testatore.
f. 3. Volendo espressamente, che in caso dicti non ponessero detti docati cinquecento, in Monte di Pietà da farsi in questa Città di Tropea nel modo che si è fatto in Roma possa fare vendere detta possessione, e pigliare detti docati cinqurcento, e fare detto Monte, e quello più si venderà, sia di detti heredi particolare.
Item, haec, et alia ut in dicto testamento clare, patente cui de omnibus me refero ob vetustatem, et inglegibilitatem caracteris, etc.
Datum Tropee die 16 mensis martii 1740, regia et pubblica auctoritate Notarius Joannes Bacptista Cimino Tropiens requisitus subscripsi, et ad fidem signavi (Archivio Casa Toraldo di Tropea - fascicolo n. 21, pagg, 1-3 n.n.).
 

 
 
IL MONTE DI PIETA' A TROPEA
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